OPERE PUBBLICHE - CONTRATTO DI APPALTO - T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 17-07-2018, n. 409

OPERE PUBBLICHE - CONTRATTO DI APPALTO - T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 17-07-2018, n. 409

In sede di gara pubblica, ove in giudizio sia dedotta l'illegittimità dell'aggiudicazione per carenza della produzione dell'aggiudicataria, il giudice amministrativo si può limitare ad accertare, all'esito del processo, i termini della dedotta irregolarità essenziale e, ove risulti provato che ad essa non si accompagni anche una carenza sostanziale del requisito (alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata), può dichiarare, alla luce della prognosi postuma fatta, che il vizio era sanabile e che l'offerente aveva interesse a sanarlo, previo pagamento della sanzione pecuniaria.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2018, proposto da

Coop. Soc. a r.l. S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Torelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata in Latina, Piazza del Mercato n. 11;

contro

Comune di San Felice Circeo, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

nei confronti

E.G. S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Dell'Aquila, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensiva,

della determinazione del Comune di San Felice Circeo n. 81 del 13.3.2018, pubblicata in pari data all'Albo Pretorio, con cui si è provveduto all'approvazione della graduatoria relativa alla gara per l'affidamento del servizio "pulizia e custodia cimiteri comunali" e contestualmente all'aggiudicazione della gara stessa alla s.r.l.s. E.G.;

del provvedimento di data ed estremi sconosciuti, con cui il Comune di San Felice Circeo previa apertura telematica e controllo delle offerte mediante le procedure informatizzate della piattaforma MEPA ha ammesso le partecipanti alla gara;

di ogni altro atto e/o provvedimento collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi la graduatoria provvisoria estratta dalla piattaforma ME.PA e tutti gli eventuali ulteriori atti riportati sulla medesima piattaforma, nonché gli eventuali ulteriori verbali e atti di gara, sconosciuti alla ricorrente, se ed in quanto lesivi;

nonché, per la declaratoria, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con l'aggiudicataria;

e per il riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 124 c.p.a. alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente ovvero mediante il subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della E.G. S.r.l.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 3/9 aprile 2018 e depositato il giorno 9 con cui la Coop. Soc. a r. l. Onlus S.C., premesso di avere partecipato alla procedura negoziata indetta dal Comune di San Felice Circeo con Det. n. 1 del 2 gennaio 2018 per l'affidamento del servizio "pulizia e custodia cimiteri comunali", da espletarsi tramite procedura di richiesta di offerta (rdo) sul mercato elettronico della P.A. (MEPA), ha impugnato gli atti in epigrafe indicati in virtù dei quali è stata disposta l'aggiudicazione alla E.G. s.r.l.s.;

Considerato, che a sostegno del gravame la ricorrente deduce la violazione dell'art. 10.9 e 11 lett. A) n. 2 del Disciplinare di gara, in quanto l'aggiudicataria ha prodotto una certificazione UNI EN ISO 9001:2005 che non integra lo specifico requisito di carattere tecnico richiesto per l'ammissione dalla lex specialis di gara e consistente nella certificazione ISO 9001 inerente esclusivamente la manutenzione verde e/o pulizia";

Visto, l'atto depositato il 14 aprile 2018 con cui la E.G. ha dedotto l'infondatezza del ricorso;

Vista, l'ordinanza n. 71 del 19.4.2018 con ci la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare;

Considerato, che la ricorrente riferisce che in data 18.1.2018, chiedeva chiarimenti in ordine alla documentazione da presentare per l'ammissione alla gara. In particolare, atteso che "al punto 9 è chiesta la certificazione del sistema qualità UNI EN ISO 9001 senza nessuna ulteriore specificazione", chiedeva al Comune "di specificare il campo di applicazione per il quale l'impresa è ritenuta idonea alla partecipazione". In data 19.1.2018 il Responsabile del Procedimento, con messaggio pubblicato sulla piattaforma MEPA, e comunicato con posta elettronica certificata alla ricorrente, rappresentava che "in relazione al punto 10.9 del disciplinare di gara relativo alla certificazione UNI EN ISO 9001-2008, idoneamente aggiornato e revisionato, si specifica che lo stesso deve essere inerente esclusivamente alla manutenzione verde e/o pulizia";

Considerato, che la controinteressata aveva presentato la propria domanda in data 13.1.2018 prima quindi di tale chiarimento, e che per mero errore materiale ha allegato un certificato UNI EN ISO 9001 relativo a una categoria diversa da quella oggetto d'affidamento, pur possedendo i requisiti tecnici prescritti dal disciplinare di gara ed essendo titolare di certificato UNI EN ISO 9001:2015 emesso in data 6.12.2017 (cfr. Doc. 2) per l'espletamento di servizi cimiteriali tra i quali sono ricompresi, oltre ai servizi cimiteriali in senso stretto, riguardanti cioè le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, traslazione salme etc., anche i servizi di "(...) custodia, sorveglianza e pulizia dei cimiteri".

Considerato, quindi, che la E.G. era in possesso della certificazione richiesta dall'Amministrazione e che la mancata produzione del documento che l'attestava ha dato luogo ad un inadempimento formale suscettibile di regolarizzazione mediante l'istituto del soccorso istruttorio;

Rilevato, che sul tema la giurisprudenza recente ha stabilito che "In sede di gara pubblica, ove in giudizio sia dedotta l'illegittimità dell'aggiudicazione per carenza della produzione dell'aggiudicataria, il giudice amministrativo si può limitare ad accertare, all'esito del processo, i termini della dedotta irregolarità essenziale e, ove risulti provato che ad essa non si accompagni anche una carenza sostanziale del requisito (alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata), può dichiarare, alla luce della prognosi postuma fatta, che il vizio era sanabile e che l'offerente aveva interesse a sanarlo, previo pagamento della sanzione pecuniaria (Consiglio di Stato sez. III 2 marzo 2017 n. 975);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto in quanto la E., come da documentazione prodotta, possiede effettivamente i requisiti richiesti, il cui accertamento non necessita perciò della riapertura del procedimento amministrativo, ben potendo gli stessi essere accertati dal giudice in sede giudiziale;

Ritenuto, che le spese devono essere compensate posto che la regolarizzazione è avvenuta solo in sede giudiziale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 225/2018 lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario


Avv. Francesco Botta

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